1. Il Collegio dei Revisori è organo ausiliario tecnico consultivo del Comune. 2. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 234 del d. lgs. n. 267/2000 3. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico. Qualora durante il triennio singoli componenti vengano a cessare, per dimissioni od altra causa, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione avendo riguardo che il candidato sia iscritto nel medesimo albo professionale di quello cessato. Il subentrante resterà in carica solo per il restante periodo fino alla scadenza dell'intero Collegio. 4. Non possono essere nominati Revisori dei conti: i parenti ed affini, entro il 4° grado, dei componenti della Giunta in carica; i dipendenti dell'ente; i Consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente; coloro che svolgono un incarico politico rilevante o sono comunque Consiglieri Provinciali o Comunali di un altro ente facente parte della medesima circoscrizione dell'ordine professionale di appartenenza; coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per la nomina a Consigliere dell'ente medesimo. L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente con carattere di continuità e fatti salvi, quindi, i casi di prestazioni una tantum. E' altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune. 5. Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo secondo le modalità definite dal presente statuto e dal regolamento. 6. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. 7. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale. |