1. Il Comune promuove iniziative e orienta la sua azione al fine di realizzare il principio costituzionale e morale della equità tributaria e della partecipazione dei suoi cittadini all'onere finanziario dei servizi erogati, in relazione alle loro capacità economiche e finanziarie e agevolando le fasce socialmente più deboli. 1. bis Nell'esercizio dell'autonomia impositiva, che si esplica attraverso l'approvazione di specifici regolamenti, il Comune si attiene: a) ai principi contenuti nella Legge 27.7.2000 n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"; b) al principio della consultazione delle associazioni di consumatori ed utenti. 2. Il Comune persegue, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente e l'efficace impiego di tali mezzi. 3. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive. 4. Nel rispetto delle reciproche competenze, gli organi del Comune assicurano agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione occorrente per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma. |