1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle degli investimenti che č riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed č suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione. 1 bis. Il programma delle opere pubbliche č disciplinato dalla legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dai suoi regolamenti attuativi. 2. Il programma degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascun investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione. 3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrā data allo stesso attuazione. 4. Le previsioni contenute nel programma delle opere pubbliche e degli investimenti corrispondono a quelle espresse, in forma sintetica, nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche ai programmi e viceversa. 5. I programmi vengono aggiornati annualmente in conformitā ai bilanci annuale e pluriennale approvati. 6. I programmi sono soggetti alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalitā di cui ai commi 2 e 2bis del precedente art. 65, contemporaneamente al bilancio annuale. 7. L'approvazione da parte del Consiglio del bilancio o degli atti modificativi della programmazione delle opere ed investimenti in essi puntualmente previsti nei modi di cui ai precedenti commi, costituisce anche approvazione di programma degli investimenti e di programma delle opere pubbliche ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lettera b) del d. lgs. n. 267/2000. |