1. La programmazione dell'attivitā del Comune č correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti č effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi e interventi. 2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la Commissione comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi. 2 bis Alla definizione dei programmi e degli obiettivi partecipano, con le forme stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche gli organi di gestione 3. Abrogato 4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, č deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine di cui all'art. 151 del d. lgs. n. 267/2000, salvo differimenti disposti da fonti normative di rango superiore, osservando i principi dell'universalitā, dell'integritā e del pareggio economico e finanziario. 5. Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. |