1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessate, con la partecipazione delle Comunità Montane e della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti: a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati; b) lo statuto del Consorzio.2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale. 3. Di norma sono organi del Consorzio, salva diversa normativa dell'atto costitutivo e dello statuto: a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto; b) l'Esecutivo, eletto dall'Assemblea; la sua composizione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto; c) Il Presidente, eletto secondo le modalità previste dall'atto costitutivo. |