1. La gestione dei servizi pubblici comunali che sono privi di rilevanza industriale ma hanno rilevanza imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi. 2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale. 3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore. 4. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è fissata dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, fra coloro che possono essere eletti alla carica di Consigliere comunale, e che inoltre possiedano comprovati requisiti di esperienza e di capacità professionale. Non possono essere nominati gli amministratori, i Revisori dei conti e i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali, istituzioni o società per azioni previste dal successivo art. 61. 5. Abrogato 6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. 7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali. 9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio. 10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. Il Consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti delle aziende speciali esistenti rendendole conformi alla legge e alle presenti norme. 11. L'Azienda può partecipare o costituire società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici affidati in gestione all'Azienda stessa. 12. La partecipazione a società di capitali o la costituzione di società i cui fini sociali coincidono in tutto o in parte con i servizi affidati alla gestione aziendale è deliberata dal Consiglio Comunale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'azienda. 13. Nel caso di cui al comma precedente il Consiglio Comunale, qualora la partecipazione a società di capitali si riferisca all'intero complesso dei servizi già affidati all'azienda o ad una parte prevalente dei medesimi, è tenuto a deliberare la revoca dell'affidamento all'azienda dei corrispondenti compiti, osservate in quanto applicabili, le modalità di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902. |