Comuni Italiani Art. 53 - I Dirigenti e i Quadri. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi

Statuto Comune di Sondrio

Titolo IV - Ordinamento degli Uffici e del Personale
Capo III - (Abrogata l'Epigrafe del Capo)
Art. 53 - I Dirigenti e i Quadri
1. I dirigenti:
a) organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti;
c) curano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate;
d) esercitano tutte le attività ed i compiti di gestione che non siano espressamente riservati dal d. lgs. n. 267/2000, dal presente statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi agli organi di governo;
e) esercitano gli altri compiti ad essi attribuiti dalla legge, dalla contrattazione collettiva, dal presente statuto, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o affidati o delegati dal sindaco, dal direttore generale e dal segretario comunale;
f) possono delegare, con atto delimitato nel tempo e revocabile ad insindacabile giudizio del dirigente in qualunque momento, ai quadri l'adozione di tutti od alcuni degli atti di loro competenza, comprese le ordinanze e le determinazioni che comportano impegni di spesa;
g) possono delegare, con atto delimitato nel tempo e revocabile ad insindacabile giudizio del dirigente in qualunque momento, ai responsabili dei servizi e degli uffici che non siano quadri l'adozione di alcuni degli atti di loro competenza, con esclusione delle determinazioni e delle ordinanze.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente statuto è attribuita ai dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi.

2 bis. I quadri o figure professionalmente equivalenti collaborano con i dirigenti, il direttore generale ed il segretario comunale in relazione alle tematiche di loro competenza, con assunzione di elevati livelli di responsabilità, anche verso l'esterno in rappresentanza dell'Amministrazione, nei limiti di quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'atto organizzativo di affidamento dell'incarico.

3. I posti di dirigenti o di alte specializzazioni previsti dalla dotazione organica possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico od eccezionalmente, e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti sopra richiesti per la qualifica da ricoprire. L'instaurazione dei rapporti di lavoro dovrà essere preceduta da apposita selezione pubblica. Nei contratti individuali di lavoro a tempo determinato dovrà essere previsto:
a) la durata del rapporto di lavoro, che non potrà eccedere i 5 anni;
b) gli obiettivi da conseguire o le modalità per la loro determinazione;
c) la possibilità di entrambe le parti di recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche in modo unilaterale ed immotivato previo preavviso o pagamento di un'indennità sostitutiva da stabilire nella durata e nell'importo nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
d) con riferimento ai soli rapporti con contratto di diritto privato, il trattamento economico fondamentale ed accessorio.

3 bis. Abrogato.

4. Abrogato.

5. Abrogato.

6. Abrogato.

7. Abrogato.

8. Abrogato.

 
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