1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo, dell'Ente e ne controlla la corretta attuazione, svolgendo tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. 2. Esso è presieduto da un Presidente eletto ai sensi del successivo articolo 23. Prima di tale elezione, ovvero in caso di impedimento o di vacanza sopravvenuta della carica, e fino all'elezione del nuovo Presidente, il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano, individuato ai sensi del successivo articolo 8. 3. La legge disciplina l'ineleggibilità, la incompatibilità e la decadenza dei consiglieri, nonché il loro stato giuridico; determina la durata in carica del consiglio, il quale resta comunque in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. 4. La legge disciplina pure la composizione, l'elezione, la durata e lo scioglimento del consiglio comunale. 5. Il Consiglio approva, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il proprio regolamento, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché le modalità per la gestione delle risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quelle dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. |