Comuni Italiani Art. 48 - Difensore Civico. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi

Statuto Comune di Sondrio

Titolo III - Ostensibilità degli Atti e Partecipazione dei Cittadini
Capo III - Garanzie per il Cittadino
Art. 48 - Difensore Civico
1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa è istituito il Difensore civico, il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione segnalando al Sindaco, al Segretario Comunale e ai Presidenti degli enti e aziende dipendenti dal Comune gli abusi, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, nonché compiti di controllo nei casi previsti dalla legge.

2. Abrogato

3. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se tale maggioranza non è raggiunta nelle prime due votazioni, da tenersi in distinte sedute del Consiglio, è eletto con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Egli dura in carica ordinariamente fino alla cessazione del Consiglio comunale che lo ha eletto, e comunque fino alla nomina del successore, cui deve provvedersi entro tre mesi dall'insediamento del nuovo consiglio.

5. Può essere eletto chiunque, iscritto nelle liste elettorali del Comune e in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, abbia dimostrato di possedere particolari qualità civiche e morali. Sono fatti salvi eventuali ulteriori requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 6 bis.

6. L'ufficio di Difensore civico è incompatibile con le seguenti situazioni che ne provocano anche la decadenza:
a) la carica di membro del Parlamento, di Consigliere regionale, provinciale e comunale, nonché di membro della Comunità Montana o del comitato dei garanti della U.S.S.L.;
b) la qualifica di amministratore o di dirigente di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale e comunque ne ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
c) l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo nonché di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale.

6 bis. Per tutto quanto non previsto nei commi che precedono, si provvede con apposito regolamento, il quale deve disciplinare: i casi e le modalità di decadenza e di revoca, l'indennità e le modalità di esercizio delle funzioni del difensore civico; i soggetti legittimati e i casi e le modalità di accesso al servizio; i rapporti del difensore civico con i dirigenti e con gli organi del Comune, l'organizzazione e le dotazioni dell'Ufficio.

7. Abrogato

8. Abrogato

9. Abrogato

10. Abrogato

 
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Art. 46 Bis - Equiparazione ai Cittadini
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