1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum tra la popolazione comunale in materie di esclusiva e competenza locale. 2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente, norme e atti tributari e di bilancio, piani urbanistici, e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo. 3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio comunale col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, o da almeno 1.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. 3-bis. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 46 bis, hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Sindaco e il Consiglio comunale. 4. Abrogato. 5. Abrogato. 6. Abrogato. 7. Abrogato. 8. Abrogato. 9. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 10. Abrogato 11. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali. 12. Le modalità operative di presentazione ed attuazione dei referendum sono determinate da apposito regolamento, nel rispetto dei seguenti principi: a) la verifica della regolarità della presentazione e delle firme dovrà avvenire entro trenta giorni dalla presentazione del quesito referendario; b) il referendum verrà indetto dal Consiglio e la data di attuazione verrà fissata dalla Giunta entro centoventi giorni dalla verifica di cui al precedente punto a). |