1. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti. 2. Il Comune promuove e valorizza l'apporto delle autonome forme associative dei cittadini e sostiene la loro azione nella promozione della funzione sociale dell'iniziativa dell'Amministrazione. 3. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa liberamente costituiti con il fine di partecipare, nei modi e forme stabiliti nei regolamenti comunali, all'attività amministrativa per la gestione dei servizi comunali, quali asili nido, scuole materne, impianti sportivi, mense ad uso collettivo, strutture e servizi culturali, ricreativi e simili di interesse locale. 4. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi. 5. I comitati di gestione riferiscono annualmente sulla loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio comunale. 6. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa. 7. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire l'apporto delle rappresentanze sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, delle formazioni politiche, sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio. 8. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, degli imprenditori pubblici e privati, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni sociali e culturali. 9. Il regolamento stabilisce le modalità e i termini delle consultazioni. |