Comuni Italiani Art. 43 Bis - Pubblicità e Accesso agli Atti e Partecipazione ai Procedimenti. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi

Statuto Comune di Sondrio

Titolo III - Ostensibilità degli Atti e Partecipazione dei Cittadini
Capo I - Pubblicità degli Atti
Art. 43 Bis - Pubblicità e Accesso agli Atti e Partecipazione ai Procedimenti
1. L'esercizio del diritto dei cittadini di accesso agli atti e di partecipazione ai procedimenti del Comune è disciplinato conformemente a quanto disposto dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 e dal relativo regolamento di attuazione e dal d. lgs. n. 267/2000, con le eventuali future modificazioni e integrazioni, con appositi regolamenti, sulla base dei seguenti criteri:
a) assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
b) armonizzare la disciplina sul diritto di accesso contenuta nella legge n. 241/1990 e nel d. lgs. n. 267/2000 in termini di rapporto tra fonte generale e fonte speciale;
c) individuare con precisione le categorie di atti e di documenti da sottrarre all'accesso o da differire avuto riguardo alle ipotesi previste dalle legge e dai regolamenti nazionali, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990, al d.P.R. n. 352/1992, alla legge n. 675/1996, al d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e a quelle comunque necessarie per tutelare la riservatezza di persone, gruppi ed imprese;
d) prevedere che per ogni procedimento amministrativo del Comune venga sempre individuato un responsabile, che agevoli la partecipazione del cittadino al procedimento stesso;
e) attribuire al responsabile del procedimento il ruolo di garante della correttezza dell'istruttoria e del rispetto dei tempi previsti.

1bis. Le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici e le società di proprietà o controllate dal comune e i gestori di pubblici servizi affidati dal Comune, adeguano i propri ordinamenti in modo che venga salvaguardato il diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

2. La convocazione del Consiglio Comunale, con il relativo ordine del giorno, viene resa pubblica anche mediante l'affissione di avvisi o manifesti.

3. Su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, degli atti del Comune ritenuti di particolare rilievo dovrà essere data opportuna informazione pubblica tramite la diffusione di manifesti murali e/o di specifici comunicati a mezzo degli organi di stampa e dei sistemi radiotelevisivi di interesse locale.

 
Altri Articoli:
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Art. 42 - Deleghe ai Consiglieri
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