Comuni Italiani Art. 4 - Organi del Comune. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi

Statuto Comune di Sondrio

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo I - Organi del Comune
Art. 4 - Organi del Comune
1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta ed il sindaco. Essi collaborano lealmente per l'attuazione delle finalitą dell'Ente nell'interesse generale della comunitą. Le modalitą di costituzione e di funzionamento e le competenze degli organi del comune sono determinate dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Sono organi di gestione del comune:
- il direttore generale, se nominato;
- il segretario comunale;
- i dirigenti;
- i quadri o figure professionali equivalenti, da individuare secondo le previsioni del regolamento sull'ordinamento dell'ufficio e dei servizi.

3. La rappresentanza in giudizio del comune, come attore o convenuto, ivi compreso il rilascio della c.d. procura alle liti, spetta:
a) al sindaco, previa adozione di apposita deliberazione di giunta comunale, nei soli casi in cui i procedimenti giurisdizionali riguardino atti e materie di competenza degli organi di governo o interessino membri degli organi di governo;
b) agli organi di gestione in relazione agli atti e alle materie di competenza di ciascuno di essi, previa adozione di apposita determinazione di promovimento della lite o di costituzione in giudizio.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce i rapporti e le competenze tra gli organi di governo e di gestione, sulla base delle previsioni della legge, del presente statuto ed in particolare dei seguenti criteri:
a) distinzione tra attivitą di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, propria degli organi di governo, ed attivitą di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, propria degli organi di gestione, da attuarsi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
b) indicazione puntuale e tassativa degli atti di gestione eventualmente da riservare agli organi di governo e previsione che per i restanti atti la competenza sia degli organi di gestione.

 
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