1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta ed il sindaco. Essi collaborano lealmente per l'attuazione delle finalitą dell'Ente nell'interesse generale della comunitą. Le modalitą di costituzione e di funzionamento e le competenze degli organi del comune sono determinate dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 2. Sono organi di gestione del comune: - il direttore generale, se nominato; - il segretario comunale; - i dirigenti; - i quadri o figure professionali equivalenti, da individuare secondo le previsioni del regolamento sull'ordinamento dell'ufficio e dei servizi. 3. La rappresentanza in giudizio del comune, come attore o convenuto, ivi compreso il rilascio della c.d. procura alle liti, spetta: a) al sindaco, previa adozione di apposita deliberazione di giunta comunale, nei soli casi in cui i procedimenti giurisdizionali riguardino atti e materie di competenza degli organi di governo o interessino membri degli organi di governo; b) agli organi di gestione in relazione agli atti e alle materie di competenza di ciascuno di essi, previa adozione di apposita determinazione di promovimento della lite o di costituzione in giudizio. 4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce i rapporti e le competenze tra gli organi di governo e di gestione, sulla base delle previsioni della legge, del presente statuto ed in particolare dei seguenti criteri: a) distinzione tra attivitą di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, propria degli organi di governo, ed attivitą di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, propria degli organi di gestione, da attuarsi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; b) indicazione puntuale e tassativa degli atti di gestione eventualmente da riservare agli organi di governo e previsione che per i restanti atti la competenza sia degli organi di gestione. |