1. Il Comune promuove in forme idonee la cooperazione con i Comuni contermini, la Comunità Montana, l'Amministrazione provinciale e la Regione al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile. 2. Il Comune contribuisce alla definizione delle forme e dei modi di partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e dei programmi regionali, nonché di altri provvedimenti della Regione e alla determinazione dei criteri e delle procedure per la realizzazione della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale. 3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi di pianificazione e programmazione dello Stato e della Regione e allo loro specifica attuazione. 4. In conformità a quanto disposto dall'art. 5, commi 2, 3, 4, e 5, del d. lgs. 18.08.2000, n. 267, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. 5. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire le migliore funzionalità del servizio al consumatore. 6. Tutela e promuove lo sviluppo delle attività economico-produttive, adottando iniziative atte a stimolarne l'attività e a favorire l'associazionismo. 7. Favorisce e sostiene lo sviluppo del turismo, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata gestione delle attrezzature e dei servizi in un corretto equilibrio fra le finalità economiche e quelle culturali dell'offerta turistica. |