Comuni Italiani Art. 3 C - Ambiente e Territorio. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi

Statuto Comune di Sondrio

Titolo I - Principi Fondamentali
Capo III - Finalità Generali
Art. 3 C - Ambiente e Territorio
1. Il Comune assume l'ambiente come valore fondamentale e condizione per la tutela degli interessi dello sviluppo e della qualità della vita della propria Comunità. A tal fine uniforma la propria attività adottando adeguate iniziative di prevenzione, salvaguardia, valorizzazione e recupero del proprio ambiente, sia mediante l'appropriata definizione degli strumenti urbanistici, sia con l'utilizzo delle leggi vigenti in materia. Il Comune, inoltre, predispone annualmente un bilancio ambientale ove è evidenziata la condizione del territorio e le modifiche verificatesi, sia a seguito di interventi dell'uomo che per cause naturali. Per realizzare tali fini il Comune si avvale dell'apporto collaborativo delle organizzazioni ambientalistiche, sociali e culturali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il Comune assicura, in collaborazione con la Comunità Montana, la Provincia e la Regione, la tutela e la valorizzazione del suo patrimonio storico, architettonico, monumentale e artistico. A tal fine ne favorisce il recupero ed il restauro anche da parte di enti od associazioni private per finalità d'interesse comunale.

3. Il Comune considera le zone destinate ad uso agricolo, in particolare quelle terrazzate dei vigneti, un patrimonio da tutelare e valorizzare sia dal punto di vista socio-economico che ambientale. Gli interventi in tale settore saranno definiti ed adottati con la partecipazione delle categorie agricole, delle loro associazioni rappresentative ed il supporto tecnico scientifico di enti o istituzioni qualificate.

4. Il Comune di Sondrio, interessato direttamente alla difesa del suolo, alla regolazione dei corsi d'acqua, alla difesa e salvaguardia del suo abitato, opera in cooperazione con i Comuni della zona ugualmente interessati, con la Comunità Montana, con la Provincia e la Regione per la programmazione e l'esecuzione degli interventi previsti dalle leggi in materia.

5. Il Comune adotta tutte le misure, preventive e repressive, idonee per contrastare i fenomeni d'inquinamento ambientale e le cause che lo determinano.

6. Il Comune favorisce e sostiene, utilizzando le leggi regionali e statali vigenti ed in collaborazione con la Comunità Montana, l'Amministrazione provinciale e la Regione Lombardia, opportune azioni ed iniziative atte a favorire il risparmio energetico e l'uso di fonti alternative avvalendosi, per tali attività, della collaborazione tecnica delle proprie aziende di servizi.

 
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