Comuni Italiani Art. 37 - Norme Generali di Funzionamento. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi

Statuto Comune di Sondrio

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo III - La Giunta Comunale
Art. 37 - Norme Generali di Funzionamento
1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale, che ne redige il verbale.

2. Ai componenti della giunta incombono i medesimi obblighi e divieti, che il precedente art. 21 stabilisce per i consiglieri.

3. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.

4. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

5. Le modalità di funzionamento della giunta, in conformità alla legge ed al presente statuto, sono stabilite dal regolamento interno adottato dalla giunta stessa e comunicato al consiglio comunale per la presa d'atto.

 
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