1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. 1 bis. Il Presidente è eletto dall'assemblea nel suo seno ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati con votazione segreta, nella prima riunione dopo le elezioni o dopo la vacanza della carica. Ove nessun consigliere riporti la maggioranza assoluta di cui al primo comma, si procede ad una seconda votazione segreta e sarà eletto presidente del Consiglio comunale il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi. 1 ter. Nel caso in cui il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata con i criteri di cui al comma 10 del precedente articolo 8, occupa il posto immediatamente successivo. 1 quater. Il Presidente è l'interprete ufficiale degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale; tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo. 2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza con le modalità stabilite dal regolamento. 3. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine. 4. Chi presiede l'assemblea proclama il risultato delle votazioni avvalendosi, in caso di votazione segreta, della collaborazione di tre scrutatori scelti tra i Consiglieri. |