1. Il Consiglio istituisce nel suo seno Commissioni consiliari permanenti assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni Gruppo. 2. Le modalitą di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento. 3. Il Sindaco, gli Assessori e i Capigruppo dei partiti rappresentati in Consiglio comunale, se non componenti di diritto, possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto. 4. Le Commissioni consiliari permanenti, nelle materie di loro competenza, hanno potere autonomo di formulare proposte di deliberazione al Consiglio comunale e alla Giunta. 5. Le commissioni, nelle materie loro assegnate esaminano preventivamente le pił importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere. Concorrono nei modi stabiliti dal regolamento allo svolgimento della attivitą amministrativa del Consiglio. 6. Possono invitare a partecipare ai lavori Assessori, organi di partecipazione, funzionari del Comune e di altre pubbliche amministrazioni e rappresentanti delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. |