Comuni Italiani Art. 14 - Esercizio della Potestà Regolamentare. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi

Statuto Comune di Sondrio

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 14 - Esercizio della Potestà Regolamentare
1. Il Consiglio comunale adotta, nell'esercizio della potestà regolamentare e nel rispetto del presente statuto e dei principi fissati dalla legge, regolamenti predisposti dalla Giunta o dalle competenti commissioni, fatto salvo il caso previsto dall'art. 33, comma 2, lett. h, del presente statuto.

2. I regolamenti adottati dal consiglio e dalla giunta, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. n. 267/2000, sono pubblicati all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

3. Copia dei regolamenti comunali in materia di Polizia Municipale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano diventati esecutivi, è trasmessa al Commissario del governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.

 
Altri Articoli:
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Art. 13 - Funzioni di Controllo Politico-Amministrativo
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