1. Centocinquanta cittadini titolari del diritto di iniziativa e di partecipazione di cui al precedente art. 92 può, con atto scritto e sottoscritto, esporre problemi e chiedere al Sindaco l'adozione di provvedimenti, ovvero presentare al Sindaco o al Consiglio comunale proposte di adozioni di provvedimenti. Le petizioni e le proposte devono indicare tre sottoscrittori che possono essere uditi dal Sindaco o dagli organi collegiali competenti. 2. Il Regolamento del Consiglio comunale e quello per la partecipazione popolare stabiliscono le modalità di sottoscrizione ed i criteri di esame delle petizioni e delle proposte prevedendo comunque, entro sessanta giorni dalla presentazione, una risposta motivata in cui si dà atto degli atti conseguenziali assunti ovvero dell'impossibilità a provvedere. 3. Il Comune garantisce un adeguato supporto ai soggetti proponenti, anche ai fini della loro predisposizione. |