1. Le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale, vengono iscritte in apposito registro tenuto dal Comune, a condizione che le finalità statutarie mirino alla tutela e valorizzazione degli interessi pubblici di cui il Comune è portatore. 2. Con l'iscrizione nel registro le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato accedono all'assegnazione di contributi economici, mezzi strumentali, sedi e spazi pubblici che il Comune mette a disposizione nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari poste a tutela della parità di trattamento. 3. La mancata iscrizione nel registro non è motivo di esclusione dall'esercizio degli altri diritti che la legge o lo Statuto loro riconoscono. |