1. Il Comune garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola o associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attivitą dell'amministrazione locale. 2. Sono titolari dei diritti di partecipazione individuale: a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune; b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di etą; c) gli stranieri e gli apolidi, maggiorenni, residenti nel Comune da almeno tre anni. 3. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata. |