1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto disposto dalla legge. 2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Sono revocabili per inadempienza rispetto ai loro obblighi istituzionali. Gli stessi incorrono nella decadenza ove non partecipino durante l'anno solare a tre riunioni del Collegio senza giustificato motivo. 3. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e collabora con il Consiglio comunale, nella sua funzione di indirizzo e di controllo, secondo le seguenti modalità: a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione e delle variazioni di bilancio, i contenuti dallo stesso ritenuti meritevoli di particolare esame; b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio; c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando, in base ad essi, eventuali proposte. 4. Per l'esercizio delle loro funzioni, con le modalità ed i limiti definiti dal Regolamento di contabilità, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. 5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della veridicità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità. 6. Il Collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto delle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e nella quale il Collegio esprime rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 7. Il Collegio dei revisori può partecipare alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta per esprimere pareri e formulare suggerimenti e proposte per gli aspetti che attengono all'attività di gestione economico/finanziaria. 8. Il Collegio dei revisori si riunisce con cadenza almeno bimestrale. Provvede, con cadenza trimestrale, alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e a quello degli altri agenti contabili; delle riunioni deve redigersi processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti. 9. Le deliberazioni del Collegio dei revisori vengono prese a maggioranza assoluta; il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale il proprio dissenso. |