1. La programmazione dell'attività economica e finanziaria del Comune è correlata alle risorse che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione dei predetti atti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi. 2. Il progetto di bilancio di previsione e gli altri documenti contabili, di cui al precedente comma, sono redatti dalla Giunta comunale. 3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine previsto dalla legge, osservando i principi di unità, annualità, veridicità, universalità, integrità e del pareggio finanziario e pubblicità. 4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Nelle sedute di seconda convocazione il bilancio di previsione può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri assegnati. |