1. Gli uffici curano la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. L'inventario viene sottoposto a revisione generale decennale. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari. 2. I responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti ad osservare l'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal Regolamento. 3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate relative. 4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di pubblico interesse, la Giunta procede all'adozione del relativo motivato provvedimento. 5. I beni patrimoniali immobiliari disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per fare fronte con il ricavato ad esigenze straordinarie dell'ente. I beni mobili possono essere alienati a seguito di deliberazione della Giunta comunale, previa motivata relazione tecnica e di congruità del prezzo. 6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal Regolamento. |