1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e da direttive comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di opere ed investimenti del Comune che, per la loro natura, hanno titolo per concorrere ai benefici previsti da tali normative. 2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di opere ed investimenti, secondo le priorità nello stesso stabilite. 3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo finalità diverse previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi di opere e d'investimento che non trovi copertura con le risorse di cui ai commi precedenti. |