1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può promuovere e aderire alla costituzione di una Unione di Comuni con Comuni contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, rafforzando la capacità organizzativa degli enti partecipanti, per assicurare l'esercizio dei compiti e servizi uniti con criteri di razionalità, economicità, efficienza che garantiscano ai cittadini prestazioni di più elevata qualità, contenendone il costo. Qualora il Consiglio adotti i provvedimenti di cui sopra, l'attuazione degli stessi è regolata dalle altre norme del presente articolo. 2. Il Consiglio comunale approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione, previamente concordati con i competenti organi degli altri Comuni partecipanti. 3. L'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione è effettuata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze di voti stabilite per le modifiche statutarie. 4. Lo statuto prevede che il Presidente dell'Unione è nominato tra i Sindaci dei Comuni partecipanti e che gli altri organi sono formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze. 5. L'Unione ha potestà regolamentare autonoma per la disciplina della propria organizzazione, per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni partecipanti. 6. All'Unione si applicano, se compatibili, i principi previsti dall'ordinamento dei Comuni ed in particolare le norme del Testo Unico in materia di composizione degli organi dei Comuni. Il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensione pari alla popolazione residente complessiva dell'Unione. 7. All'Unione competono le entrate derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi che sono da essa effettuati. |