1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. 2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie. 3. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza delle stesse. 4. Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano l'ambito dei partecipanti alla convenzione e l'organizzazione dei servizi agli indirizzi espressi dalle leggi regionali di cui all'articolo 33 del Testo Unico ed utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per ampliare l'area di fruizione dei servizi e ridurre il costo a carico degli utenti. 5. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. |