1. Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco e della Giunta, definisce la forma con la quale è realizzata, insieme con gli altri Comuni contermini, la gestione associata sovracomunale delle funzioni e dei servizi di cui il Comune è già titolare e di quelli allo stesso conferiti con la riforma di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59. L'individuazione dell'ambito territoriale per la gestione associata è effettuata con il programma concertato con la Regione ai sensi dell'articolo 33 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, secondo le intese raggiunte con gli altri Comuni interessati. 2. Gli organi di governo del Comune valutano congiuntamente, di concerto con gli altri Comuni interessati e sentita la Regione, la forma associativa più idonea, fra quelle previste dal T.U. 18 agosto 2000, n. 267, comprendente la gestione per convenzione, i consorzi e le unioni di Comuni, tenuto conto dei principi stabiliti dall'articolo 4, terzo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Individuano funzioni e servizi per i quali la gestione associata sovracomunale viene ritenuta più idonea a corrispondere alle necessità dei cittadini e valutano le diverse caratteristiche, modalità organizzative, investimenti necessari, livelli ottimali di esercizio, efficienza, efficacia, costi e benefici che caratterizzano ciascuna delle tre forme associative. Sottopongono al Consiglio comunale i risultati tecnici, organizzativi e finanziari dello studio effettuato e la proposta organica relativa alla forma della quale viene proposta l'adozione. 5. Il Consiglio comunale può decidere di sperimentare la forma associativa prescelta per un periodo che viene stabilito d'intesa con gli altri Comuni. |