1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a cinque. 2. Alla nomina e alla revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione provvede il Sindaco in osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 78. 3. Il Consiglio comunale prima della nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione è tenuto a deliberare, su proposta della Giunta, gli indirizzi e gli obiettivi generali che l'azienda deve perseguire. 4. Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, viene nominato dal Consiglio di amministrazione dell'azienda medesima, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca. |