1. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri, incluso il Presidente. Alla nomina e alla revoca degli amministratori provvede il Sindaco in osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 78. 2. Spetta al Consiglio di amministrazione dare attuazione agli indirizzi e agli obiettivi assunti dagli organi di governo del Comune, deliberando sugli oggetti che non rientrino nelle competenze del Direttore. 3. Il Presidente rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'istituzione medesima. Sovraintende al corretto funzionamento dell'istituzione, vigilando sul rispetto del regolamento e degli indirizzi stabiliti dagli organi del Comune. 4. Il Presidente può, sotto la sua responsabilità, adottare gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile. 5. Il Direttore della istituzione è nominato dal Sindaco a tempo determinato e può essere riconfermato con formale provvedimento. 6. La responsabilità di direzione può essere ricoperta da personale dipendente dall'amministrazione comunale, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato. 7. Al Direttore compete la responsabilità generale sulla gestione dell'istituzione. A questo fine dirige il personale assegnato all'istituzione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione, propone allo stesso gli schemi del bilancio e del conto consuntivo, provvede alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'azienda nei limiti previsti dal regolamento di contabilità del Comune. Esercita altresì tutte le attribuzioni conferitegli dal regolamento o dal Consiglio di amministrazione. |