1. Il Comune può istituire una o più istituzioni, per la gestione di servizi di interesse sociale, ivi compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale. 2. La deliberazione del Consiglio comunale che costituisce l'istituzione specifica l'ambito di attività dell'istituzione e individua i mezzi finanziari, patrimoniali ed il personale da assegnare all'istituzione medesima. 3. Ogni istituzione è dotata di autonomia gestionale ed ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale, nel rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale. 4. Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio comunale, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima. 5. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal Regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica. |