1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti secondo strategie volte ad individuare un modello organizzativo-gestionale coerente con le esigenze del contesto socio-economico di riferimento e con eventuali interazioni su area vasta coinvolgenti altri soggetti pubblici. 2. La gestione dei servizi pubblici di natura sociale è delineata nel rispetto dei principi di programmazione d'area e tenendo conto delle possibili relazioni organizzative con soggetti privati. 3. I servizi culturali e del tempo libero possono essere affidati ad associazioni e fondazioni, costituite o partecipate dall'amministrazione, nelle quali comunque la stessa possa esercitare, per previsione statutaria, specifici e rilevanti poteri di indirizzo e di controllo. |