1. Il Comune, al fine di promuovere il costante miglioramento organizzativo e garantire il controllo sulla gestione, istituisce il Nucleo di valutazione, disciplinandone il fuzionamento nel Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi. 2. Il Nucleo di valutazione č composto dal Direttore generale, che lo presiede, e da un numero di esperti, esterni all'ente, non inferiore a due e non superiore a quattro. 3. I membri esperti del Nucleo di valutazione sono scelti e nominati dal Direttore generale, con incarico almeno biennale, tra coloro che hanno sicure competenze in materia di valutazione e gestione del personale e che non incorrano nelle condizioni di incompatibilitā di cui agli articoli 51 c.p.c. e 35 - comma 3, lett. e) ultima parte - del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165. 4. Ai membri esperti del Nucleo di valutazione verrā corrisposta un'indennitā pari ad un terzo di quella prevista per i membri del Collegio dei Revisori dei conti. |