1. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria, di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. 2. Ai dirigenti spetta l'esercizio delle funzioni non ricomprese dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo degli organi di governo ovvero non rientranti tra le funzioni del Segretario e del Direttore generale. 3. Essi rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici e dei servizi alla cui direzione essi sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e definiti con atti d'indirizzo adottati dagli organi di governo del Comune. 4. I dirigenti, nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, adottano tutti atti ed i provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, tra i quali assumono particolare rilievo i seguenti: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso. In ragione di specifiche esigenze la presidenza delle commissioni può essere attribuita al Direttore generale o a dirigenti/responsabili diversi da quelli preposti ai Settori/Servizi; b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del personale, assicurando il coordinamento delle unità che ne fanno parte, disponendo delle risorse assegnate e dei tempi di lavoro, assegnando i compiti e le mansioni al personale, promuovendo la mobilità orizzontale, redigendo una relazione annuale sull'operato della struttura, esercitando poteri di iniziativa del procedimento disciplinare e irrogando, nei limiti del regolamento e della normativa vigente, le sanzioni disciplinari; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; i) intervenire, con funzioni consultive ed a richiesta, alle riunioni degli organi deliberanti e non del Comune. j) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco. 5. Per quanto concerne i compiti di cui al precedente comma 4, la cui adozione o rilascio presupponga accertamenti o valutazioni di carattere discrezionale, le relative modalità e criteri, se non rilevabili dagli stessi programmi e obiettivi di cui al precedente comma 3, o già predeterminati da norme contenute nel presente Statuto o nei Regolamenti adottati dal competente organo dell'Amministrazione, oppure compiutamente definiti da disposizioni di legge, sono stabiliti da appositi atti d'indirizzo del Sindaco o della Giunta comunale. 6. In attesa del loro adeguamento alla normativa di legge e del presente Statuto, le disposizioni contenute nei Regolamenti, che conferiscono agli organi di governo l'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti commi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. 7. La verifica dei risultati ottenuti dai dirigenti in rapporto ai programmi ed obiettivi loro assegnati viene attuata dall'apposito Nucleo di valutazione di cui all'art. 65 del presente Statuto. 8. I dirigenti hanno facoltà di delegare l'esercizio di funzioni loro spettanti ai responsabili dei servizi o a soggetti in possesso di requisiti di alta professionalità. |