1. Il Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale e previa convenzione con Comuni aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti, può nominare, con decreto, un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e tra persone di comprovata professionalità ed esperienza, con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 2. La convenzione disciplina le modalità di nomina e revoca del Direttore generale, i requisiti richiesti, i criteri per la determinazione del trattamento economico e la ripartizione dei costi tra gli enti convenzionati ed ogni altro aspetto necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni. 3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco. 4. Il Sindaco, nel procedere alla nomina del Direttore generale, disciplina contestualmente i rapporti tra il Segretario ed il Direttore, nel rispetto dei loro autonomi e distinti ruoli. 5. Qualora non sia stata stipulata la convenzione di cui al comma 1, il Sindaco, quando lo ritenga opportuno per il buon funzionamento dell'organizzazione comunale e corrispondente agli interessi dell'ente, previa deliberazione della giunta comunale, può conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario generale. |