Comuni Italiani Articolo 59 - Direttore Generale. Statuto Comunale di Luino (Provincia di Varese - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini luinesi

Statuto Comune di Luino

Titolo III - Organizzazione e Personale
Capo IV - Direzione
Articolo 59 - Direttore Generale
1. Il Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale e previa convenzione con Comuni aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti, può nominare, con decreto, un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e tra persone di comprovata professionalità ed esperienza, con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La convenzione disciplina le modalità di nomina e revoca del Direttore generale, i requisiti richiesti, i criteri per la determinazione del trattamento economico e la ripartizione dei costi tra gli enti convenzionati ed ogni altro aspetto necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

4. Il Sindaco, nel procedere alla nomina del Direttore generale, disciplina contestualmente i rapporti tra il Segretario ed il Direttore, nel rispetto dei loro autonomi e distinti ruoli.

5. Qualora non sia stata stipulata la convenzione di cui al comma 1, il Sindaco, quando lo ritenga opportuno per il buon funzionamento dell'organizzazione comunale e corrispondente agli interessi dell'ente, previa deliberazione della giunta comunale, può conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario generale.

 
Altri Articoli:
Articolo 60 - Funzioni del Direttore Generale
Articolo 58 - Nomina, Revoca e Funzioni
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