1. Il Vicesindaco è l'assessore che viene designato a tale funzione nel decreto di nomina della Giunta; deve ricoprire altresì la carica di consigliere comunale. 2. Il Vicesindaco coadiuva il Sindaco e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione del Sindaco stesso dall'esercizio della funzione ai sensi di legge e negli altri casi previsti nel precedente articolo. 3. In caso di assenza o di impedimento anche del Vicesindaco gli assessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di nomina. |