1. Il Sindaco cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso nonché per l'approvazione da parte del Consiglio comunale di una mozione di sfiducia ed ogni altra causa di scioglimento del Consiglio comunale. 2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono, in ogni caso, in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco ed in tale periodo le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco. 3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui ai precedente comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione per iscritto al Consiglio. In tal caso le funzioni di Sindaco sono assunte dal Commissario straordinario. |