1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente. 2. Il Sindaco rappresenta in giudizio il Comune, con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, previa deliberazione della Giunta comunale. 3. Il Sindaco sottoscrive la procura alle liti e può attribuire, con procura speciale, la rappresentanza in giudizio del Comune agli assessori. 4. L'esercizio della rappresentanza legale è attribuibile al dirigente o al responsabile di servizio nell'ambito delle competenze degli uffici o servizi cui è preposto, per tutta la durata dell'incarico dirigenziale, in particolare per la stipulazione di convenzioni tra Comuni o altri enti per lo svolgimento di funzioni e servizi, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo. 5. Il Sindaco può delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai dirigenti e funzionari responsabili dei Servizi del Comune. 6. Le funzioni di difesa sono esercitate dall'ufficio legale dell'ente. Qualora l'ente non sia dotato di tale ufficio ovvero sia ritenuto opportuno ricorrere al patrocinio di un difensore esterno, sentito il dirigente o responsabile del servizio interessato, la nomina è effettuata dalla Giunta comunale. |