1. Il Sindaco esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune: a) valorizzando e promuovendo la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità, assumendo le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, sensibilizzando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire; b) promuovendo le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell'organizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di soddisfarne i bisogni, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo; c) assumendo iniziative, promuovendo ed effettuando azioni nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia, della Comunità Montana e degli altri soggetti pubblici e privati, che risultano necessarie o utili per la tutela e cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della comunità; d) armonizzando al miglior livello di collaborazione l'attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i dirigenti ed i responsabili dell'organizzazione e della gestione, nel pieno rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, promuovendo da parte di tutti, amministratori, dirigenti e responsabili, comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione; e) sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, incaricando delle predette funzioni i singoli assessori, sulla base dei settori o unità amministrative di cui sono politicamente responsabili, nonché attribuendo la trattazione di affari e materie a singoli Consiglieri, con potere di coordinamento, di avocazione, di riassunzione e di revoca. |