Comuni Italiani Articolo 45 - Competenze della Giunta. Statuto Comunale di Luino (Provincia di Varese - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini luinesi

Statuto Comune di Luino

Titolo II - Organi di Governo
Capo III - Giunta Comunale
Articolo 45 - Competenze della Giunta
1. La Giunta comunale, operando attraverso deliberazioni collegiali:
a) collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di mandato e degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dal Consiglio comunale;
b) svolge altresì funzioni consultive nei confronti del Sindaco, esprimendo parere obbligatorio ma non vincolante, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
c) svolge attività propulsive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, cui riferisce annualmente sulla propria attività e presenta al Consiglio lo schema del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, con allegata la relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
d) effettua i prelevamenti dal fondo di riserva, adotta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approva la dotazione organica del personale, l'incremento o la diminuzione della misura base dell'indennità di funzione dei suoi componenti, l'attribuzione di una indennità ad personam, integrativa del trattamento economico previsto dal CCNL del comparto, a dirigenti e responsabili di servizi, figure ad alta specializzazione ed ai collaboratori esterni proposti agli uffici e servizi posti alle dirette dipendenze del Sindaco, degli assessori e della Giunta;
e) approva il piano esecutivo di gestione; promuove le liti riguardanti i diritti od i beni dell'ente, valuta l'opportunità e decide la costituzione e la resistenza in giudizio e la difesa legale dell'Ente in giudizio, approva i progetti preliminari, esecutivi e definitivi di opere pubbliche; provvede a definire acquisti e alienazioni immobiliari e le relative permute, appalti, concessioni, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano stabiliti in atti fondamentali del Consiglio;
f) adotta, in presenza dei presupposti di necessità ed urgenza, le variazioni di bilancio che dovranno essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio entro sessanta giorni dall'adozione e comunque entro la fine dell'esercizio finanziario;
g) compie, in via residuale, gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco.
 
Altri Articoli:
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Articolo 44 - Incarichi agli Assessori
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