1. Fermo restando il principio della collegialità della Giunta, gli assessori svolgono gli incarichi loro conferiti dal Sindaco secondo criteri dallo stesso stabiliti e ne assumono la relativa responsabilità. 2. Gli incarichi conferiti agli assessori fanno riferimento agli obiettivi ed ai risultati complessivi dell'azione amministrativa come individuata nel programma di mandato. Gli incarichi si estendono a tutti gli affari di ciascuno dei settori o delle unità amministrative in cui si articola l'organizzazione del Comune, rispettivamente affidati a ciascun assessore, in attuazione del principio della responsabilità politica. 3. Il Sindaco può esercitare direttamente le competenze affidate quando si configurino motivi di incompatibilità dell'assessore rispetto ad una determinata pratica o quando, per ragioni di coordinamento, di uniformità o di buon andamento dell'attività amministrativa, il Sindaco ne ravvisi discrezionalmente l'opportunità. 4. Gli incarichi assessorili possono essere revocati o modificati dal Sindaco in qualsiasi momento. 5. Del conferimento degli incarichi, nonché della revoca e della modificazione degli stessi, è informato tempestivamente il Consiglio. |