1. Possono essere nominati assessori: a) i Consiglieri comunali, i quali assunta la carica di assessore conservano quella di consigliere; b) i cittadini, nel numero massimo di due, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, nonché di accertata competenza nelle materie di cui all'incarico assessorile, ad esclusione di coloro che hanno partecipato come candidati alle elezioni del Consiglio comunale in carica. Essi partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.2. L'anzianità degli assessori è determinata dalla loro collocazione nel decreto sindacale di nomina. 3. Non si applica agli assessori comunali il divieto di rinnovo della nomina dopo due mandati consecutivi. 4. Gli assessori, fuori dei casi di decadenza dell'intera Giunta, cessano dalla carica per dimissioni, rimozione, revoca, decadenza o decesso. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno effetto immediato. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, con proprio decreto motivato. Entro trenta giorni dalla cessazione della carica, il Sindaco provvede alla surroga e a rideterminare l'anzianità dell'intera Giunta dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva. |