1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero non superiore a sette assessori, compreso il Vicesindaco. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione, nomina con decreto gli assessori e il Vicesindaco, nel numero che ritenga utile per il perseguimento dei fini amministrativi e programmatici e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione. 2. Il Sindaco può, nel corso del mandato e nel rispetto di quanto disposto dal comma precedente, variare il numero di assessori, dandone successiva comunicazione al Consiglio comunale. |