Comuni Italiani Articolo 40 - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Luino (Provincia di Varese - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini luinesi

Statuto Comune di Luino

Titolo II - Organi di Governo
Capo II - Consiglio Comunale
Articolo 40 - Mozione di Sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio incluso il Sindaco.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

 
Altri Articoli:
Articolo 41 - Regolamento del Consiglio
Articolo 39 - Votazioni
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