1. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso: a) l'adozione e l'adeguamento degli statuti del Comune e degli altri enti per i quali ha competenza in tale materia, nonché dei Regolamenti comunali; b) la partecipazione alla formazione e all'adeguamento del programma di mandato del Sindaco; c) l'approvazione dei bilanci annuale e pluriennale, della relazione previsionale e programmatica e di ogni altro atto della programmazione finanziaria; d) l'approvazione degli atti di programmazione urbanistica, dei lavori ed opere pubbliche e degli altri provvedimenti di programmazione e definizione degli obiettivi dell'attività del Comune attribuiti alla sua competenza dalla legge; e) la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte della Giunta del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; f) la formulazione degli indirizzi per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; g) la formulazione degli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione da parte del Sindaco degli orari delle attività; h) la definizione dei compiti degli organismi di partecipazione; i) la formulazione degli indirizzi da osservare da parte della aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; j) la valutazione dell'esito di referendum consultivi e la determinazione degli indirizzi di attuazione; k) l'adozione di deliberazioni quadro attinenti a specifiche materie con particolare riguardo alle modalità di gestione dei servizi pubblici. |