1. Sono esercitate dal Consiglio comunale le funzioni attribuite dalle disposizioni del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché dalle leggi vigenti che conferiscono funzioni al Comune con specifico riferimento alla competenza del Consiglio. 2. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle funzioni generali d'indirizzo e di controllo politico amministrativo di cui ai successivi articoli adotta deliberazioni, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti sui temi relativi all'affermazione dei diritti generali della popolazione, alla tutela dei suoi interessi, alla salvaguardia dell'assetto del territorio e dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo della comunità. 3. Esso provvede inoltre alla surroga dei consiglieri, alla dichiarazione di sopravvenuta ineleggibilità o di incompatibilità dei consiglieri, all'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta, alla delega di funzioni alla Comunità Montana, alla ratifica dell'adesione del Sindaco agli accordi di programma che comportano variazione degli strumenti urbanistici, all'accettazione di lasciti e donazioni di non modico valore. |