1. Il Consiglio comunale può istituire al suo interno Commissioni consiliari permanenti, con funzioni consultive, propositive, istruttorie e redigenti nelle materie di sua competenza, costituite da un consigliere in rappresentanza di ogni Gruppo consiliare, che esprime un numero di voti pari a quello di cui dispone il Gruppo che l'ha designato. 2. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove istituite, è attribuita ad un componente designato dai Gruppi della minoranza consiliare. 3. Il Regolamento del Consiglio comunale stabilisce il numero massimo delle Commissioni, la competenza per materia e funzioni, la composizione, l'elezione nel loro seno del presidente, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità di lavori. 4. Le Commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti nelle modalità stabilite dal regolamento. |