Comuni Italiani Articolo 30 - Commissioni Consiliari Permanenti. Statuto Comunale di Luino (Provincia di Varese - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini luinesi

Statuto Comune di Luino

Titolo II - Organi di Governo
Capo II - Consiglio Comunale
Articolo 30 - Commissioni Consiliari Permanenti
1. Il Consiglio comunale può istituire al suo interno Commissioni consiliari permanenti, con funzioni consultive, propositive, istruttorie e redigenti nelle materie di sua competenza, costituite da un consigliere in rappresentanza di ogni Gruppo consiliare, che esprime un numero di voti pari a quello di cui dispone il Gruppo che l'ha designato.

2. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove istituite, è attribuita ad un componente designato dai Gruppi della minoranza consiliare.

3. Il Regolamento del Consiglio comunale stabilisce il numero massimo delle Commissioni, la competenza per materia e funzioni, la composizione, l'elezione nel loro seno del presidente, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità di lavori.

4. Le Commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti nelle modalità stabilite dal regolamento.

 
Altri Articoli:
Articolo 31 - Commissioni d'Indagine
Articolo 29 - Conferenza Capigruppo Consiliari
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