1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono un Gruppo consiliare. 2. Ciascun Gruppo consiliare è rappresentato dal Capogruppo, eletto in suo seno prima dell'adunanza d'insediamento del Consiglio. Per i Gruppi costituiti dall'unico consigliere eletto di una lista, lo stesso ha le funzioni e le prerogative del Capogruppo. Le modalità per l'elezione, le funzioni e le prerogative del Capogruppo sono precisate dal Regolamento del Consiglio comunale. 3. Il consigliere che all'inizio o nel corso dell'esercizio del mandato intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al Capogruppo da cui si distacca ed al Presidente del Consiglio comunale, allegando per quest'ultimo la dichiarazione di consenso del Capogruppo al quale aderisce. 4. I consiglieri, in numero non inferiore a due, che intendano costituire un gruppo autonomo, devono darne Comunicazione al Presidente del Consiglio comunale e informarne, per scritto, il Capogruppo dal quale si distaccano. |