Comuni Italiani Articolo 26 - Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Luino (Provincia di Varese - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini luinesi

Statuto Comune di Luino

Titolo II - Organi di Governo
Capo II - Consiglio Comunale
Articolo 26 - Consiglieri Comunali
1. I consiglieri comunali entrano in carica ed assumono le funzioni con la proclamazione degli eletti ovvero non appena adottata la deliberazione consiliare di surroga.

2. Essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.

3. I consiglieri nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di sindacato ispettivo possono presentare emendamenti e proposte di deliberazione sulle materie di competenza del Consiglio nonché interrogazioni, interpellanze e mozioni su tutte le attività del Comune. Un quinto dei consiglieri assegnati hanno inoltre il diritto di richiedere la convocazione del Consiglio per la trattazione di specifici argomenti. Il Sindaco o l'assessore alla partita rispondono, per iscritto, alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Per l'esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo, i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. L'accesso comprende la possibilità, per ciascun consigliere, attraverso la visione e la estrazione di copia degli atti e dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di notizie ed informazioni, di effettuare una compiuta valutazione dell'operato dell'amministrazione. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge.

5. Le forme e le modalità per l'esercizio del diritti di iniziativa, di sindacato ispettivo e di accesso sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio comunale, sono assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, qualora non ricorrano i presupposti di scioglimento, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni.

7. Il seggio consiliare che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Qualora la lista dei candidati sia esaurita, il seggio rimane vacante.

8. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi di legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

9. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro attributi.

10. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali fanno parte. Il consigliere che senza giusto motivo non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio e delle Commissioni consiliari decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal consigliere al Presidente del Consiglio entro il quinto giorno successivo a ciascuna riunione. Prima di proporre al Consiglio la decadenza, il Presidente notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio, entro dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

11. I consiglieri comunali possono essere incaricati dal Sindaco di seguire determinati progetti o approfondire tematiche o argomenti di interesse del Comune.

 
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